| CHIUDI |
Circolare Ministeriale n. 272 Roma 11 dicembre 2000 Oggetto:Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000/2001. Con Decreto Ministeriale in corso di emanazione sono stabiliti le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. sulla formazione delle commissioni, con particolare riguardo all'abbinamento delle classi, alla designazione dei commissari interni, ecc.; sulla partecipazione alle commissioni del personale scolastico ed universitario; sugli adempimenti richiesti ai capi di istituto ed ai provveditori agli studi; sui criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni. Allegati: 2. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, per la individuazione e comunicazione dei nominativi dei commissari interni (mod. ES-0), e relative istruzioni per la compilazione; 3. Schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato e istruzioni per la compilazione relative al personale scolastico ( mod. ES-1) ed universitario (mod. ES-2);4. Elenco delle classi di concorso e dei relativi codici da indicare nel modello ES-1; 5. Elenco delle materie rientranti nei programmi d'insegnamento dell'ultimo anno di corso, con i codici relativi alle materie stesse ed alle classi di concorso corrispondenti; 6. Tempificazione degli adempimenti amministrativi e tecnici; 7. Priorità ai fini della nomina dei presidenti; 8. Priorità ai fini della nomina dei commissari; 9. Elenco degli indirizzi dei corsi di studio di sperimentazione autonoma (di solo ordinamento e di ordinamento e struttura - maxisperimentazione) e dei relativi codici, da utilizzare per la formazione delle commissioni; 10. Riepilogo degli adempimenti dei Capi d'Istituto e dei Provveditori agli Studi. FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI Abbinamento delle classi Il Provveditore agli Studi, dandone comunicazione per iscritto, assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva) degli istituti paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi. Sono sottratti all'obbligo dell'abbinamento a classi di istituto statale le classi dei sottoelencati licei linguistici non statali, riconosciuti per legge. Non è, comunque, consentito agli stessi, in quanto istituzioni scolastiche non statali, abbinare classi di istituti legalmente riconosciuti o pareggiati: civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia Mestre; liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. Le operazioni, finalizzate all'abbinamento di classi terminali degli istituti paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati a classi terminali di istituti statali, hanno inizio già all'atto della ricezione della presente circolare, con riferimento a quei casi (riguardanti ad esempio i corsi di ordinamento), che si presentino di immediata definizione. A. Per ciascuna classe terminale di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione. 1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale; Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse. Il Provveditore agli studi, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai capi di istituto, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari. Qualora non si rendesse possibile in ambito provinciale, l'abbinamento potrà avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse, previa intesa tra i Provveditori agli studi interessati. In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Provveditore agli studi, in via eccezionale, propone la costituzione di una commissione a se stante, nella quale, pertanto, la componente esterna sarà nominata unicamente in funzione della commissione medesima. Il Provveditore agli Studi, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di formazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda dovrà essere acquisita al sistema informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei plichi". Tanto anche con riferimento alle commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate e, precisamente, a quelle delle province di Bolzano e di Trento, della Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, degli istituti per sordomuti. Designazione dei commissari interni Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni e della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:
- articolate su più indirizzi di studio; i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni; Nell'assoluta impossibilità di provvedere alla designazione di un docente che appartenga alla stessa classe, il capo d'istituto designa altro docente dello stesso corso o di classe di diverso corso, anche se impegnato per la stessa funzione in altra commissione. AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA I presidenti ed i commissari esterni delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. sopracitato in corso di emanazione. Gli allegati nn. 7 e 8 alla presente C.M. riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente al loro stato giuridico, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.Le nomine sono disposte dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del sistema informativo, sia per la costituzione delle commissioni corrispondenti a classi con indirizzo di ordinamento che per quelle corrispondenti a classi sperimentali. PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
Tra i docenti delle predette categorie non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e che si trovino in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione agli esami. I medesimi, se consenzienti, possono essere designati a svolgere la funzione di commissari interni. PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo deve presentare la scheda modello ES-1 al Provveditore agli studi della provincia di residenza ovvero all'ultimo istituto statale sede di servizio.ESPERTI Ai sensi dell'art. 6, 4° comma, del sopracitato D.M. in corso di emanazione, in considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche. OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Ogni inosservanza sarà suscettibile di valutazione sotto il profilo disciplinare. OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO CON RIFERIMENTO A PARTICOLARI SITUAZIONI I Capi d'Istituto di Scuola media e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99, con la quale i Capi d'Istituto d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle lezioni e alla c.d.s. n. 1583 del 15.4.99, relativa alla nomina dei Presidi di Scuola media nelle commissioni in argomento. PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
DIVIETI DI NOMINA Gli aspiranti presidenti e commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese sezioni staccate, sedi coordinate, scuole aggregate, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati. Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale: destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente; che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa; che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare. IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO L'impedimento ad espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente, da parte degli interessati, al Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione. PERSONALE DA ESONERARE I Presidi e docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Provveditori agli Studi, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico. PERSONALE NON UTILIZZATO Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I Provveditori agli Studi e i Capi di istituto dovranno, comunque, acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale direttivo e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse. SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 16 del D.M. sopracitato e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato, in corso di emanazione. REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI Schede di partecipazione del personale scolastico ( modello ES-1)Si allega alla presente un congruo numero di schede (modello ES-1 comune al personale dirigenziale e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni. La distribuzione tra i presidi delle scuole ed istituti statali e pareggiati e tra i direttori delle accademie di belle arti dovrà avvenire a cura dei Provveditori agli studi. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, come indicato con circolare ministeriale 30.8.2000, n.205, l'acquisizione dei dati contenuti nelle schede di partecipazione ES-1 sarà effettuata direttamente dalle istituzioni scolastiche. Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, e della presente circolare, anche al fine di evitare errori o omissioni, e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso, frutto di carente conoscenza delle disposizioni di cui trattasi. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alla posizione di eventuali terzi interessati. È appena il caso di far presente che eventuali dichiarazioni o indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da indurre in errore e da determinare situazioni di illegittimità nella formazione delle commissioni, chiamano in causa la diretta responsabilità dei compilatori delle schede, ivi compresi il personale a riposo e i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico e che presentano, quindi, la scheda ES-1 al Provveditore agli Studi della provincia di residenza o all'ultimo istituto statale sede di servizio. Tenuto conto della delicatezza dell'adempimento e dei riflessi che potrebbero derivarne, sia con riguardo alla correttezza delle operazioni che nelle posizioni soggettive del personale interessato, i Provveditori agli Studi e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, cureranno che le attività di trasmissione dei dati al sistema informativo e i relativi controlli siano effettuati con la massima oculatezza e precisione, opportunamente sensibilizzando al riguardo gli operatori addetti alla specifica incombenza. Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede l'apposizione del visto d'obbligo, in calce alla scheda da parte dei detti responsabili. In particolare, l'abituale dimora deve essere quella in atto alla data di sottoscrizione della scheda con indicazione della decorrenza. I Provveditori agli Studi, inoltre provvederanno ad acquisire, integrare, modificare i dati relativi ai capi d'Istituto e ai docenti, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 10. Si richiama l'attenzione, altresì, sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie D, E, F, G, H, avente titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti. Schede di partecipazione del personale universitario (modello ES-2) Unitamente alla presente viene inviato ai Rettori delle Università e dei Politecnici ed ai Direttori degli Istituti di istruzione universitaria, un congruo numero di schede (modello ES-2) che potranno essere compilate dal personale interessato alla nomina a presidente; dette schede una volta compilate, dovranno essere consegnate ai Rettori o ai Direttori entro il 19.1.2001. Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze. I Rettori e i Direttori avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegato n. 1). Nell'apposito spazio predisposto in calce ai moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina del docente o del ricercatore. Il personale docente universitario indicherà sulla scheda la Direzione Generale o Ispettorato di riferimento, barrando la relativa casella; successivamente il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica verificherà la coerenza della scelta effettuata dall'aspirante con la materia insegnata e la confermerà o modificherà nell'apposito spazio. Le schede dovranno pervenire al predetto Ministero - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VII, entro il termine tassativo del 23.1.2001. Il medesimo Ministero provvederà esclusivamente all'inoltro delle schede degli aventi titolo alle singole Direzioni Generali e all'Ispettorato per l'istruzione artistica, entro e non oltre il 2.2.2001. Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori e ricercatori destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno accademico in corso o in quello precedente, ovvero che si siano resi autori di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami previamente contestati in sede disciplinare. I Rettori e i Direttori valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina. CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI Nomine su preferenze e d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore - ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili - nell'ambito della provincia di abituale dimora o di servizio dei medesimi, secondo quanto stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 7 del D.M. sopracitato e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine d'ufficio, punto 1. Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio o di abituale dimora. Nomine d'ufficio 1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di servizio o di abituale dimora, indicato come più gradito nel caso di nomina d'ufficio (con l'esclusione dei capi d'istituto di istruzione secondaria superiore in quanto già esaminati in una fase precedente); coloro i quali, avendone titolo, aspirano sia alla nomina come presidente che a quella come commissario, una volta concluse le predette fasi a domanda e d'ufficio, vengono presi in esame nella successiva fase di nomina a presidente solo dopo che sia stata verificata la possibilità di nominarli come commissari nella regione di abituale dimora o di servizio; 4. d'ufficio, su tutte le altre sedi, sempre in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle predette tabelle. In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. sopracitato (si veda l' allegato 7: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi, dall'anzianità anagrafica.In ogni caso, ciascun aspirante viene preso in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio istituto di servizio (per il personale a riposo si fa riferimento all'ultima sede di titolarità); solo successivamente per la nomina in commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine di studi. Per il personale a riposo il riferimento è l'ultima sede di titolarità. Per il personale universitario la nomina viene effettuata, nel rispetto dei criteri indicati, con priorità nelle commissioni relative a classi che seguano il primo indirizzo indicato sul modello ES-2, poi nelle commissioni dell'altro indirizzo indicato sul medesimo modello, successivamente nelle rimanenti commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il primo indirizzo ed, infine, nelle commissioni di competenza della Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende il secondo indirizzo. L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi, in quest'ultimo caso verranno considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune. CRITERI DI NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI
1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nei comuni di abituale dimora o di servizio, nell'ordine in cui sono stati indicati tra le preferenze; Alla precedente fase 1 partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti a riposo da meno di cinque anni (stati giuridici C, D, E, F, G ed H, riportati nell' allegato 8).2. A domanda, sulle sedi d'esame comprese nelle preferenze, espresse nella scheda di partecipazione, relative alla provincia di abituale dimora e di servizio; Alle precedenti fasi 2 e 3 partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti a riposo da meno di cinque anni e i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (stati giuridici C, D, E, F, G, H, I ed L, riportati nell' allegato 8).4. D'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di abituale dimora o di servizio, esaminate secondo i criteri di viciniorità tra comuni della stessa provincia; Alle precedenti fasi 4, 5 e 6, oltre al personale che ha partecipato alle prime tre fasi ed in subordine al medesimo, partecipano i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica non in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame. 7. Su tutte le altre sedi d'esame a livello nazionale, assegnate in base ai criteri di vicinanza territoriale stabiliti dalle tabelle di viciniorità tra province. Alla precedente fase 7 partecipano, oltre alle categorie di personale degli stati giuridici C, D, E, F, G, H, I, L (di cui all' allegato 8) i docenti forniti di abilitazione che negli ultimi 5 anni (con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche) abbiano prestato effettivo servizio, almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore. Per questa categoria di personale (stato giuridico M) si procede alla nomina d'uffico dopo aver tenuto conto delle preferenze espresse nella scheda di partecipazione. In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, l'aspirante viene preso in considerazione, nell'ordine, in base alle precedenze di cui all'art. 6 del D.M. sopracitato (si veda l'allegato 8: "priorità di nomina per i commissari") e, a parità di condizione, in base all'anzianità di servizio e, da ultimo, all'anzianità anagrafica:a. nelle commissioni con indirizzi dell'ordine scolastico di appartenenza, prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso; Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine. CRITERI DI NOMINA NELLE COMMISSIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO Le commissioni comprendenti classi di istituti statali che seguono l'indirizzo di "Progetto di Liceo Classico Europeo" debbono essere costituite dal presidente e da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto tale sperimentazione; il predetto personale dovrà indicare nella scheda di partecipazione il codice dell'istituto presso il quale ha maturato la specifica esperienza dichiarata ed in quale anno scolastico. COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 250 del 7.11.2000. COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, sulla necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi. IL MINISTRO |
|
CHIUDI |